Art. 2.
(Misura della detrazione).

      1. La detrazione dal reddito di cui all'articolo 1 spetta in misura pari al prodotto fra il numero delle giornate non lavorate a causa della gravidanza e del puerperio, fino ad un massimo di cinque mesi, e l'ammontare del reddito medio giornaliero dell'attività lavorativa maggiorato del 10 per cento, risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente a quello di inizio della gravidanza.
      2. Ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero ai sensi del comma 1, il periodo di imposta precedente di cui al medesimo comma è convenzionalmente determinato in duecentocinquanta giornate lavorative. La detrazione spetta nei limiti di reddito imponibile minimo e massimo rispettivamente di 10.329 euro e di 25.823 euro.
      3. In assenza di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di inizio della gravidanza, la detrazione di cui alla presente legge spetta nella misura minima indicata al comma 2.